Con la sentenza n. 04964/2026 del 22 giugno 2026, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha fissato un importante principio in materia di governo del territorio: quando un’amministrazione comunale sceglie lo strumento della compensazione urbanistica in alternativa all’espropriazione, la mancata adesione di una parte dei proprietari all’interno del perimetro non obbliga l’ente pubblico ad attivare le procedure “tampone” di stralcio o di esproprio coattivo, restando tale scelta confinata nell’ambito della discrezionalità amministrativa.
Il caso nasce dal diniego opposto dal Comune di Predazzo all’approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata, proposto da proprietari che rappresentavano oltre il 60% degli indici edilizi. Il progetto non prevedeva l’adesione della totalità dei frontisti, impedendo così al Comune di conseguire gratuitamente l’intera area destinata a servizi e attrezzature multifunzionali, come invece previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
I giudici di Palazzo Spada, confermando la pronuncia di primo grado, hanno respinto il ricorso del privato stabilendo che l’attivazione dei rimedi previsti dalla normativa urbanistica (nello specifico, gli articoli 51 e 52 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015) in caso di dissenso dei proprietari costituisce una facoltà e non un obbligo per l’ente locale: la riduzione dell’ambito di lottizzazione o il ricorso all’esproprio parziale sono valutazioni rimesse alla piena discrezionalità tecnica e politica del Comune.
La decisione evidenzia la natura sinallagmatica della compensazione urbanistica: il riconoscimento di diritti edificatori e crediti edilizi da parte della pubblica amministrazione trova la sua contropartita e la sua stessa giustificazione nel contestuale ottenimento, a titolo gratuito e senza oneri finanziari per la collettività, delle superfici necessarie alla realizzazione di opere pubbliche. Di conseguenza, il diniego di approvazione di un piano parziale risulta pienamente legittimo se l’opposizione di alcuni consorziati rischia di pregiudicare l’organicità del disegno pianificatorio e il soddisfacimento integrale dell’interesse pubblico prefissato.
(Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 22 giugno 2026, n. 04964/2026 REG.PROV.COLL. – ricorso n. 05517/2024 REG.RIC.)