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Come si rinnova il Reddito di Cittadinanza? Lo spiega l’INPS

Le indicazioni fornite dal Messaggio n. 3627 dell'8 ottobre 2020
giornale dei comuni

Con il Messaggio n. 3627 dell’8 ottobre 2020, dopo aver ricordato che la normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo, l’INPS fornisce le istruzioni operative della procedura per il rinnovo del Reddito di Cittadinanza. In particolare, i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019), che hanno ricevuto la diciottesima mensilità e, pertanto, si trovano la domanda “terminata”, potranno (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc. Dal mese seguente la presentazione della domanda riceveranno il beneficio per ulteriori 18 mesi sulla stessa Carta di pagamento, a condizione che i requisiti risultino rispettati.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 4, comma 8, lett. b), punto 5), del D.L. n. 4/2019, “in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9”. Il Messaggio, inoltre, fornisce anche indicazioni operative relativamente al computo della completa fruizione (18 mensilità) del Rdc, nel caso il periodo massimo sia raggiunto con la fruizione di due o più domande successive. La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le prime domande. Per la presentazione delle prime e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici:
– tramite il gestore del servizio integrato di cui all’art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);
– accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
– presso i centri di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
– tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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