La Corte di cassazione, Sezione VI penale, con sentenza n. 6873 depositata il 20 febbraio 2026, ha escluso la configurabilità del delitto di rivelazione di segreti d’ufficio nel caso in cui la comunicazione di un atto avvenga nei confronti di un soggetto che ha comunque diritto a esserne informato, anche se con modalità non conformi alla disciplina sull’accesso.
Secondo i giudici di legittimità, le regole che disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso non incidono sulla natura segreta dell’atto, ma riguardano esclusivamente il procedimento attraverso cui il documento viene portato a conoscenza dell’interessato. Ne consegue che la loro eventuale violazione non è sufficiente a integrare il reato previsto dall’articolo 326 del codice penale.
La Corte ha quindi annullato in parte senza rinvio la decisione della Corte d’appello di Trieste del 19 marzo 2025, accogliendo il principio secondo cui la tutela penale del segreto d’ufficio non può essere estesa a ipotesi in cui l’informazione sia comunque destinata a un soggetto legittimato a riceverla.
La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità, che distingue nettamente tra violazioni procedurali in materia di accesso agli atti e vera e propria divulgazione di informazioni segrete.