La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17028 del 25 giugno 2025, ha chiarito i limiti della garanzia del costruttore in caso di vizi o difformità delle opere. La decisione riguarda un contenzioso tra Verino Mario Ettore e Varano Andrea relativo a un contratto di appalto.
Secondo la Corte, l’accettazione dell’opera da parte del committente può escludere la responsabilità del costruttore solo per i vizi già percepibili al momento della consegna. Per i vizi occulti o le difformità che si manifestano successivamente restano invece valide le garanzie previste dagli articoli 1490, 1495 e 1669 del Codice Civile.
La sentenza conferma che la semplice accettazione non può esonerare il costruttore dalla responsabilità per difetti non immediatamente rilevabili, tutelando così il committente anche dopo la consegna dell’immobile.
Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione