La Corte dei conti, Sezione regionale per la Lombardia, con la deliberazione n. 184/2026, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di incentivi per le funzioni tecniche, soffermandosi in particolare sul criterio di calcolo nelle concessioni.
Secondo i giudici contabili, la disciplina degli incentivi deve essere letta alla luce del principio del risultato introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che orienta l’azione amministrativa verso efficienza, efficacia ed economicità. In questa prospettiva, gli incentivi non possono essere riconosciuti in modo automatico o legati a meri adempimenti formali, ma devono essere connessi alla qualità effettiva delle prestazioni e al raggiungimento degli obiettivi, attraverso una valutazione sostanziale del lavoro svolto nelle diverse fasi dell’appalto o della concessione.
La Corte richiama inoltre l’obbligo per le stazioni appaltanti di dotarsi di strumenti regolamentari adeguati, capaci di collegare l’erogazione degli incentivi al merito e ai risultati, in coerenza con il principio del risultato previsto dall’articolo 1, comma 4, del Codice.
Sul piano economico, viene ribadito che l’articolo 45 non fissa importi predeterminati, ma stabilisce solo un tetto massimo pari al 2% dell’importo a base di gara, lasciando agli enti autonomia nella definizione dei criteri di riparto.
Particolare rilievo assume il chiarimento relativo alle concessioni: il valore su cui calcolare gli incentivi non coincide con il solo canone concessorio, ma deve essere determinato ai sensi dell’articolo 179 del Codice, facendo riferimento al fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto. Tale valore comprende tutti gli elementi economicamente rilevanti, tra cui corrispettivi, vantaggi finanziari, sovvenzioni e ulteriori componenti con impatto sul valore dell’operazione.
La Corte richiama anche l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il valore della concessione deve riflettere il complessivo volume d’affari generato dalla gestione del servizio, e non limitarsi ai soli flussi verso l’amministrazione concedente.
Ne deriva che, soprattutto nei contratti concessori di maggiore rilievo economico, la base di calcolo degli incentivi può assumere dimensioni significative, rendendo necessaria una disciplina interna puntuale e, in alcuni casi, la valutazione di sistemi remunerativi alternativi.
Resta fermo che gli incentivi sono riconoscibili solo per le attività espressamente previste dall’Allegato I.10 del Codice, senza possibilità di estensione analogica, e che devono rispettare il principio di invarianza finanziaria di cui all’articolo 228, senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, la Corte precisa che la tempistica di liquidazione rientra nell’autonomia dell’ente, purché sia sempre subordinata alla verifica dell’effettivo svolgimento delle attività e accompagnata da meccanismi di recupero delle somme indebitamente erogate.