La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17195 del 26 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nel procedimento A. contro C., cogliendo però l’occasione per affermare un principio di diritto nell’interesse della legge in materia di esecuzione forzata presso terzi.
La Corte ha precisato che l’ordinanza di assegnazione dei canoni locatizi non ancora scaduti comporta l’immediato trasferimento della titolarità del credito al creditore assegnatario. Da quel momento, il credito esce dal patrimonio del debitore esecutato e il terzo è tenuto a pagare direttamente all’assegnatario secondo le scadenze previste, fino alla concorrenza dell’importo indicato nel provvedimento.
In questo quadro, un eventuale pignoramento successivo eseguito da altri creditori sull’immobile che produce i canoni già assegnati non può riguardare quei crediti, né incidere sull’efficacia dell’ordinanza di assegnazione. Gli organi dell’esecuzione immobiliare, quindi, non possono adottare decisioni che interferiscano sui canoni già trasferiti.
Il principio, enunciato ai sensi dell’articolo 363 del codice di procedura civile, rafforza la tutela dell’assegnatario e delimita chiaramente l’ambito delle pretese degli altri creditori, in coerenza con gli articoli 553 c.p.c. e 2912, 2914 e 2918 del codice civile.
Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione