Il Consiglio di Stato, con la sentenza 6 marzo 2026, n. 1824, interviene su due profili centrali delle gare pubbliche: la ribassabilità dei costi della manodopera e i limiti dell’azione del responsabile unico del procedimento (RUP).
Sul primo punto, i giudici chiariscono che la clausola del disciplinare che esclude il ribasso dei costi della manodopera non può essere considerata, di per sé, una causa automatica di esclusione, se non accompagnata da una esplicita previsione sanzionatoria. Tale disposizione deve essere letta in coerenza con l’art. 41, comma 14, del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), che consente un ribasso “temperato”: l’operatore economico può infatti comprimere tali costi, purché dimostri che il risparmio deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In questo caso, l’offerta sarà sottoposta a verifica di anomalia, con particolare attenzione proprio alla voce relativa alla manodopera.
La decisione si fonda su un’interpretazione sistematica della lex specialis di gara. In particolare, il Consiglio evidenzia come la base d’asta includesse l’intero importo, comprensivo anche dei costi di manodopera e sicurezza; come il sistema di attribuzione del punteggio economico fosse basato su un rapporto tra prezzo offerto e base d’asta; e come lo stesso bando-tipo ANAC n. 1/2023, pur dichiarando non ribassabili tali costi, ne ammetta in realtà una riduzione giustificata da efficienze organizzative.
Sul secondo profilo, la sentenza esclude che vi sia stata un’indebita ingerenza del RUP. È ritenuto legittimo, infatti, l’intervento volto a correggere errori tecnici della piattaforma telematica di gara, quando necessario per assicurare la corretta applicazione delle regole fissate dal disciplinare. Nel caso concreto, l’errore riguardava il valore utilizzato dal sistema per il calcolo dei punteggi economici, che escludeva impropriamente i costi della manodopera dalla base d’asta.
L’intervento del RUP è stato quindi considerato doveroso, poiché finalizzato a evitare un’aggiudicazione viziata da un meccanismo di calcolo errato. Tale attività rientra pienamente nei compiti di vigilanza e controllo attribuiti a questa figura dal codice dei contratti pubblici.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, pur tutelando il costo del lavoro, ammette margini di flessibilità in presenza di comprovate efficienze aziendali, e ribadisce al contempo il ruolo centrale del RUP nel garantire la correttezza delle procedure di gara.