Con la sentenza n. 2869/2026 (pubblicata il 10 aprile 2026), la Sezione VI del Consiglio di Stato torna a definire i confini del potere comunale in materia di installazione di infrastrutture di telecomunicazione, ribadendo un principio di diritto ormai consolidato.
Secondo il Collegio, la pianificazione comunale non può mai tradursi in un vincolo assoluto di localizzazione, ma deve limitarsi a individuare criteri e aree di tipo preferenziale. Anche laddove un piano urbanistico indichi specifiche zone come idonee, tali previsioni non possono automaticamente precludere l’esame di soluzioni alternative proposte dagli operatori.
Il Consiglio di Stato chiarisce che il potere dell’amministrazione comunale resta connotato da discrezionalità, ma deve essere esercitato attraverso un’istruttoria completa e non meramente formale. In particolare, il diniego non può fondarsi sulla sola difformità rispetto alla pianificazione, ma richiede una verifica concreta e tecnica, soprattutto in relazione alla copertura del servizio di comunicazione elettronica.
Elemento centrale della decisione è il bilanciamento tra interessi pubblici: da un lato il governo del territorio, dall’altro la natura di opere di pubblica utilità delle infrastrutture di telecomunicazione e l’esigenza di garantire la capillarità della rete. In questo quadro, viene ribadito anche il limite dei poteri locali, che non possono incidere in modo indiretto o generalizzato sulla localizzazione degli impianti, trattandosi di ambito riservato alla disciplina statale.
In conclusione, il diniego è legittimo solo se sorretto da una valutazione istruttoria effettiva e dalla dimostrazione che l’alternativa pianificata garantisca realmente lo stesso livello di servizio. In assenza di tali presupposti, prevale l’esigenza di assicurare l’efficienza della rete di telecomunicazioni.