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Ambulanti, pubblicate linee guida per rilascio concessioni di posteggio sulle aree pubbliche

Definiti i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per predisporre i bandi per assegnare i posteggi liberi
ambulanti commercio

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 5 giugno 2026 che adotta le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.  Le nuove Linee guida – adottate a seguito dell’Intesa in Conferenza Unificata del 30 aprile us,– definiscono, in attuazione dell’articolo 11, c. 1 e 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, i criteri cui i Comuni dovranno attenersi  per predisporre i bandi per assegnare i posteggi liberi.
Le Linee guida prevedono il rilascio delle concessioni attraverso procedure selettive, con durata di 10 anni per mercati, posteggi isolati e chioschi.
Per le fiere, la durata decennale opera come limite massimo nei casi di manifestazioni storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall’ente locale.

Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti:

  • fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell’impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa.
  • fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio. Sono valorizzati l’anzianità di spunta, l’offerta di prodotti tipici e di qualità, la consegna a domicilio, la formazione, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale; i Comuni possono prevedere criteri ulteriori per un massimo complessivo di 5 punti.

Sono previsti limiti alla concentrazione dei posteggi nella stessa area mercatale per assicurare pluralità dell’offerta e tutela della concorrenza è previsto il limite di:  – non più di due concessioni nei mercati o nelle fiere fino a 100 posteggi  – non più di tre nelle aree mercatali con oltre 100 posteggi.

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