Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza pubblicata il 11 marzo 2026 (n. 1970/2026 reg. prov. coll., n. 3509/2025 reg. ric.), ribadisce in modo netto i presupposti stringenti che regolano l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, chiarendo che si tratta di un potere eccezionale che può essere esercitato solo in presenza di una motivazione puntuale, effettiva e non stereotipata.
In particolare, il Collegio sottolinea che l’amministrazione deve dare conto in modo rigoroso delle ragioni di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del bene, attraverso un reale bilanciamento con l’interesse privato alla restituzione. Tale valutazione non può ridursi a formule standardizzate né a richiami generici alla “irreversibile trasformazione” del fondo o alla semplice difficoltà economica della rimessione in pristino.
Il principio affermato è che l’irreversibilità dell’opera pubblica non costituisce, di per sé, una condizione sufficiente a giustificare l’ablazione definitiva della proprietà privata, poiché l’art. 42-bis impone comunque una valutazione autonoma, concreta e attuale della scelta amministrativa.
Altro profilo centrale riguarda la motivazione: non è ammissibile una giustificazione postuma della decisione nel corso del giudizio. Le ragioni dell’acquisizione devono risultare integralmente dall’atto e dal procedimento amministrativo, pena l’illegittimità del provvedimento.
La decisione ribadisce inoltre che l’interesse pubblico non può essere identificato in modo astratto nella mera regolarizzazione di una situazione di occupazione illegittima, ma deve essere specificamente individuato e dimostrato in relazione al bene concreto.
In sintesi, il Consiglio di Stato conferma un orientamento rigoroso: l’acquisizione sanante è uno strumento eccezionale che richiede trasparenza motivazionale, effettività del bilanciamento e divieto di giustificazioni ex post, a tutela della proprietà privata e della legalità dell’azione amministrativa.