Con sentenza pubblicata il 24 aprile 2026, n. 03212/2026 REG.PROV.COLL. (R.G. n. 00189/2026), il Consiglio di Stato, Sezione V, ha riaffermato importanti principi in materia di accesso documentale ai sensi della legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento all’accesso difensivo.
Il Collegio ha chiarito che il diritto di accesso non può essere negato quando la documentazione richiesta presenti una possibile utilità, anche solo potenziale, ai fini della tutela in giudizio, dovendosi valutare la strumentalità in termini non restrittivi ma concreti e non meramente ipotetici.
In tale prospettiva, il Consiglio di Stato ha escluso che la presenza di un documento “riassuntivo” o “contenitivo” delle informazioni essenziali — nel caso di specie il libretto metrologico — possa di per sé giustificare il diniego di ulteriori atti, poiché tale documento non esaurisce necessariamente l’intero patrimonio informativo utile alla difesa.
È stato inoltre ribadito che l’eventuale ampiezza della richiesta non consente di qualificarla come emulativa, trattandosi di una mera difesa processuale, e non di un’eccezione in senso tecnico, con conseguente inapplicabilità delle limitazioni di cui all’art. 104 c.p.a. sotto tale profilo.
Il principio affermato è dunque quello per cui, in materia di accesso difensivo, l’Amministrazione non può opporre una presunta sovrabbondanza o duplicazione documentale, né può comprimere il diritto di accesso sulla base di una valutazione astratta di inutilità, dovendo invece verificare in concreto la potenziale rilevanza difensiva degli atti richiesti.