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Abusi edilizi, la domanda di sanatoria dopo la demolizione non rende illegittima l’ordinanza

Il Consiglio di Stato chiarisce che l’amministrazione non deve verificare preventivamente la sanabilità delle opere abusive e che l’istanza di accertamento di conformità può solo sospendere gli effetti del provvedimento repressivo
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La presentazione di una domanda di accertamento di conformità dopo l’adozione di un’ordinanza di demolizione non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio né rende improcedibile il ricorso contro di esso. L’istanza di sanatoria può esclusivamente determinare una sospensione temporanea degli effetti dell’ordine demolitorio fino alla conclusione del relativo procedimento.

È il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 05150/2026, pubblicata il 26 giugno 2026 (ricorso n. 04475/2024), che ha respinto l’appello confermando l’orientamento secondo cui l’adozione dell’ordinanza di demolizione non è subordinata a una preventiva verifica, da parte dell’amministrazione, della possibile regolarizzazione delle opere.

Secondo il Collegio, infatti, l’ordinamento attribuisce al privato la facoltà di attivare autonomamente il procedimento di accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, senza imporre al Comune un obbligo di valutazione anticipata della sanabilità dell’intervento abusivo. Pertanto, l’eventuale successiva richiesta di regolarizzazione non elimina il provvedimento repressivo già adottato.

La sentenza ribadisce inoltre che l’ordinanza di demolizione costituisce un atto vincolato, finalizzato al ripristino della legalità edilizia violata. Per essere legittima, non richiede una motivazione particolarmente ampia, essendo sufficiente l’individuazione delle opere abusive e la constatazione dell’assenza dei necessari titoli abilitativi.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento comunale, anche in presenza di una relazione tecnica che qualificava le opere come “verosimilmente abusive”. Tale espressione, secondo i giudici, non compromette la validità dell’atto quando dall’istruttoria emergano elementi certi sull’abusività degli interventi.

Il Collegio ha infine escluso che le opere potessero essere ricondotte alla manutenzione straordinaria, rilevando che la realizzazione di nuovi ambienti abitativi, con aumento della superficie utile e creazione di nuovi volumi autonomi, integra un intervento di trasformazione edilizia soggetto a titolo abilitativo.

Confermato quindi il principio secondo cui la repressione dell’abuso edilizio prevale sulla successiva iniziativa di sanatoria: in caso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, l’ordine di demolizione già adottato può essere eseguito senza la necessità di un nuovo provvedimento sanzionatorio.

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