L’articolo 2 della Legge della Regione Abruzzo n. 5 del 22/1/2018, recante norme a sostegno dell’economia circolare – adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR), è stato impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per pretesa violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in quanto la disciplina dei rifiuti attiene alla materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di esclusiva competenza dello Stato, cui spetta la fissazione di livelli minimi di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale. Dedotta anche la violazione di altre norme statali che fissano precisi criteri di riparto delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti e dell’art. 179, comma 5, del decr. legisl. n. 152/2006 sulla gerarchia dei rifiuti quanto allo smaltimento in sostituzione dell’incenerimento con recupero energetico.
La Regione ha sostenuto che l‘approvazione del piano con atto legislativo andrebbe intesa in senso puramente formale, attesa la sostanziale conformità dell’iter di approvazione al modello tracciato dal legislatore, ed inoltre che l’art. 199 del decr. legisl. n. 152/2006 conterrebbe una riserva di amministrazione ed alle Regioni verrebbe consentita la massima discrezionalità nell’individuazione dello strumento previsto per la relativa approvazione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.28 del 23 gennaio 2019, ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate in quanto la Regione ha provveduto con legge, anziché con atto amministrativo, all’adeguamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, ed ha rilevato che il legislatore nazionale ha titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell’atto amministrativo, anziché in quello della legge, interpretando la norma nel senso che trattasi di atto amministrativo di pianificazione.
Di conseguenza, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della Legge Regionale n. 5/2018, nonché del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dell’art. 11, comma 4 bis. Della Legge Regione Abruzzo n.45/2017, nonché dell’art. 11, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 44/2011.
LINK – CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 28 DEL 23 GENNAIO 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it