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PUG e tutela del territorio rurale: legittime le limitazioni alle attività logistiche e di rottamazione

Il TAR Emilia-Romagna conferma la piena discrezionalità pianificatoria dei Comuni nella regolazione degli usi incompatibili con il territorio rurale e chiarisce i limiti del conflitto di interessi nei procedimenti urbanistici, escludendo effetti invalidanti in assenza di una correlazione diretta e personale.
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Sentenza TAR Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 27 aprile 2026, n. 772/2026 (ric. n. 395/2023)

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna riafferma alcuni principi consolidati in materia di pianificazione urbanistica generale, con particolare riferimento al Piano urbanistico generale (PUG) e alla sua funzione conformativa della proprietà privata.

In primo luogo, il Collegio ribadisce che le scelte pianificatorie incidenti su attività economiche insediate in aree a vocazione rurale rientrano nella più ampia discrezionalità dell’amministrazione, purché sorrette da una logica di tutela del territorio e da un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati. Ne consegue la legittimità delle previsioni che limitino la permanenza o il riavvio di attività ritenute “incongrue”, come quelle logistiche e di rottamazione, anche quando già esistenti, in funzione di un graduale riassetto degli usi del suolo.

Il TAR precisa inoltre che la conformazione del diritto di proprietà, nell’ambito della pianificazione urbanistica, non richiede la conservazione indefinita delle attività in essere, essendo consentito al pianificatore prevederne la progressiva riconversione verso usi compatibili, senza che ciò integri di per sé violazione dei principi di proporzionalità o eccesso di potere, purché sia garantita una possibilità di riutilizzo conforme alle destinazioni ammesse.

Sul piano procedimentale, la sentenza chiarisce che la mancata ripubblicazione del piano è necessaria solo in presenza di modifiche sostanziali tali da mutarne l’impostazione complessiva, non essendo sufficienti interventi puntuali o non incidenti sugli assetti fondamentali dello strumento urbanistico.

Di particolare rilievo è il passaggio relativo al conflitto di interessi nei procedimenti di pianificazione: il TAR riafferma che, in applicazione dell’art. 78 del TUEL, l’obbligo di astensione degli amministratori locali in materia urbanistica sussiste solo in presenza di una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione pianificatoria e uno specifico interesse personale dell’amministratore. Ne deriva l’inidoneità delle situazioni meramente istituzionali o potenziali a determinare l’illegittimità degli atti adottati.

Infine, viene ribadito che l’onere motivazionale degli strumenti urbanistici può ritenersi assolto mediante l’esplicitazione dei criteri generali di pianificazione e delle ragioni complessive delle scelte, anche attraverso gli atti istruttori e tecnici del procedimento.

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