Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 04071/2026 (Reg. prov. coll.), n. 09914/2025 Reg. ric., pubblicata il 20 maggio 2026, ribadisce che la seconda fase del project financing, quando strutturata come procedura di affidamento disciplinata dal Codice dei contratti pubblici, è integralmente soggetta al rito appalti ex art. 120 c.p.a., senza che rilevi la natura demaniale del bene coinvolto.
La decisione chiarisce che, ove la procedura sia qualificata negli atti di gara come affidamento in concessione mediante finanza di progetto ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023 e sia svolta nella forma della gara aperta per la scelta del concessionario, essa resta attratta nel perimetro del contenzioso appalti. Ne consegue l’applicazione del termine decadenziale di 30 giorni per l’impugnazione del bando, decorrente dalla sua pubblicazione.
Il Collegio afferma inoltre che la presenza di un bene demaniale nell’oggetto della concessione non muta la natura della procedura, che rimane quella di evidenza pubblica disciplinata dal Codice dei contratti: ciò che rileva è l’assetto genetico dell’affidamento come risultante dalla lex specialis, non la qualificazione sostanziale del bene.
In tale quadro, viene confermata l’eccezionalità dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ammessa solo in presenza di oggettiva incertezza normativa o di gravi impedimenti di fatto, non ravvisabili quando la disciplina di gara e il quadro normativo risultino chiari nell’assoggettare la controversia al rito appalti.
È altresì ribadito che la sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. è legittimamente adottabile anche nel rito appalti, purché le parti siano state previamente avvisate della possibile definizione immediata della controversia.
Il Consiglio di Stato, dunque, conferma un orientamento di rigorosa perimetrazione del rito speciale, valorizzando esigenze di celerità e stabilità delle procedure di affidamento pubblico, anche quando incidano su concessioni demaniali complesse.