Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 00118/2026 (R.G. n. 4454/2025), ha affermato un principio di diritto destinato a incidere sull’interpretazione della disciplina dei rifiuti: il divieto di abbandono e deposito incontrollato previsto dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006 si applica non solo ai rifiuti collocati direttamente sul suolo o nel sottosuolo, ma anche a quelli presenti all’interno di fabbricati o capannoni, quando permangano condizioni di rischio ambientale.
Secondo il Collegio, una lettura restrittiva della norma, limitata ai soli casi di dispersione sul terreno naturale, non è compatibile né con la formulazione della direttiva 2008/98/CE né con la finalità di tutela ambientale che informa la disciplina europea e nazionale, volta a prevenire qualsiasi forma di gestione incontrollata dei rifiuti.
La sentenza chiarisce inoltre che la responsabilità per il deposito illecito non può essere esclusa in base alla sola posizione formale rivestita all’interno di una società, dovendo invece essere valutata alla luce del concreto apporto causale e degli obblighi di vigilanza connessi alla funzione esercitata. In particolare, gli amministratori rispondono anche per omissione dei doveri di controllo e intervento nella gestione, ove risulti che il deposito si sia formato o consolidato nel periodo di loro competenza.
Il Consiglio di Stato ribadisce quindi che, ai fini dell’adozione delle ordinanze ex art. 192 TUA, non è richiesta una responsabilità penale definitiva, essendo sufficiente l’accertamento in sede amministrativa di un nesso tra la condotta omissiva o commissiva e la situazione di abbandono dei rifiuti.
Infine, la pronuncia conferma che le misure di rimozione e messa in sicurezza rientrano nei poteri sindacali di intervento extra ordinem previsti dalla normativa ambientale, quando finalizzati alla tutela della salute pubblica e del territorio.
In riforma della decisione di primo grado, il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello del Comune, confermando la legittimità dell’ordinanza impugnata.