Con sentenza n. 245/2026, pubblicata il 12 gennaio 2026 (Consiglio di Stato, Sezione V), il Consiglio di Stato ha ribadito i principi cardine in materia di ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000.
Il Collegio ha chiarito che il presupposto indefettibile per l’esercizio di tale potere è la sussistenza di un pericolo attuale, concreto e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Ciò che rileva, ai fini della legittimità del provvedimento, è esclusivamente l’immanenza del rischio al momento dell’adozione dell’ordinanza.
Ne consegue che non assume rilievo né la circostanza che la situazione di pericolo si sia formata nel tempo o fosse già conosciuta dall’amministrazione, né l’eventuale possibilità di interventi programmati o manutentivi ordinari. L’urgenza può infatti legittimare l’intervento anche in presenza di criticità non improvvise, purché attuali e idonee a determinare un rischio concreto.
Altro principio riaffermato riguarda l’irrilevanza dell’accertamento delle responsabilità nella causazione del pericolo: l’ordinanza contingibile e urgente ha natura oggettiva e non sanzionatoria, essendo finalizzata esclusivamente alla rimozione del rischio e non all’individuazione di un soggetto responsabile.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che le garanzie partecipative del procedimento amministrativo possono essere legittimamente compresse nei casi in cui l’urgenza imponga un intervento immediato, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990. In tali ipotesi, la necessità di evitare l’aggravamento del pericolo prevale sulle ordinarie forme di partecipazione.
Infine, il giudice amministrativo ha ribadito che la legittimità dell’ordinanza non dipende dalla qualificazione formale dei beni o delle aree coinvolte (pubbliche o private), ma dalla loro incidenza sulla situazione di pericolo per la collettività, che costituisce il parametro esclusivo di valutazione del potere esercitato.
In conclusione, la sentenza n. 245/2026 conferma un orientamento consolidato: il potere di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL è strumentale alla sola tutela dell’incolumità pubblica e si fonda su criteri oggettivi di pericolo attuale, indipendenti da profili proprietari, causali o formali.