Le controversie relative al reclutamento del personale nelle società in house spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. Lo ha ribadito il Tar Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza n. 922 del 25 marzo 2026, in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
Il collegio richiama l’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che disciplina le società a partecipazione pubblica e chiarisce espressamente come, anche in materia di validità degli atti e delle procedure di selezione del personale, resti ferma la competenza del giudice ordinario. Si tratta di una previsione che conferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro instaurati da tali società, pur operando queste nell’alveo pubblico.
La pronuncia sottolinea inoltre che il medesimo articolo qualifica i rapporti di lavoro come di diritto privato, ma impone alle società in house di adottare procedure di reclutamento rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A ciò si aggiunge l’obbligo di attenersi ai criteri fissati per il pubblico impiego dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione di tali regole.
In questo quadro, viene chiarito che le società sono tenute a rispettare i principi propri delle procedure concorsuali, senza che ciò comporti necessariamente lo svolgimento di un concorso pubblico in senso stretto. L’obiettivo è garantire selezioni aperte e imparziali, pur mantenendo la flessibilità tipica degli strumenti privatistici.
La decisione si inserisce dunque in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che distingue nettamente tra natura pubblica del controllo societario e regime privatistico dei rapporti di lavoro, attribuendo al giudice ordinario la tutela delle posizioni soggettive coinvolte nelle procedure di assunzione.