Le multe per chi parcheggia l’auto sulle strisce blu senza pagare il ticket sono valide solo a condizione che il Comune abbia istituito, nelle vicinanze delle strisce blu, aree di sosta non a pagamento (strisce bianche) oppure che la zona sia stata dichiarata, con apposita ordinanza comunale, di valore storico o di particolare pregio ambientale: solo in questo caso, infatti, non sussiste più l’obbligo di istituire l’alternanza di strisce blu e strisce bianche. Lo stabilisce la sentenza n. 8282/16 della Corte di Cassazione. Pertanto, la multa elevata all’automobilista che abbia lasciato l’auto sulle strisce blue senza pagare il ticket è nulla se nelle strette vicinanze non siano presenti aree di sosta gratuite, ossia senza dispositivi di controllo della durata di sosta e, nello stesso tempo, il Comune non riesca a dimostrare che la zona interessata rientri tra quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.
Di conseguenza, l’onere della prova nella causa innanzi al giudice di Pace per l’impugnazione della contravvenzione è così ripartito: all’automobilista spetta dimostrare – documentazione fotografica alla mano – che le strisce blu non siano intervallate da strisce bianche anche in strade limitrofe e non necessariamente sulla stessa via; al Comune l’obbligo di esibire l’ordinanza comunale in base alla quale l’area in questione sia catalogata tra quelle di maggior pregio storico o ambientale.