Con la sentenza n. 11825/2026 (Reg. prov. coll.), depositata il 27 giugno 2026 e resa nel giudizio n. 13847/2024 Reg. ric., il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza bis, torna a pronunciarsi sull’assetto delle graduatorie nei concorsi ordinari per il reclutamento dei docenti, ribadendo la legittimità della scelta amministrativa di limitare la pubblicazione alla sola graduatoria dei vincitori.
Il Collegio chiarisce che la disciplina di settore, in particolare l’articolazione prevista dal D.D. n. 2575/2023 e dal D.M. n. 205/2023, non impone la formazione né la pubblicazione di un elenco graduato comprensivo di tutti i candidati idonei, ma circoscrive la graduatoria al numero dei posti banditi, con eventuale integrazione solo in caso di rinunce. Tale assetto è ritenuto coerente con la fonte primaria di riferimento (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), che consente la gestione dinamica delle immissioni in ruolo entro i limiti del contingente.
Sul piano del principio di diritto, il TAR afferma che la posizione degli idonei non vincitori non integra un diritto soggettivo all’inserimento in una graduatoria utilizzabile ai fini dell’assunzione, bensì una mera aspettativa non tutelabile in via immediata, essendo rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione l’eventuale attivazione dello scorrimento.
Secondo i giudici amministrativi, la scelta di non pubblicare un elenco generale degli idonei risponde inoltre a finalità di semplificazione e celerità proprie delle procedure PNRR, caratterizzate da scansioni temporali accelerate e da una programmazione annuale dei concorsi. In tale contesto, la trasparenza dell’azione amministrativa risulta comunque garantita attraverso gli strumenti di accesso agli atti e la conoscibilità dei punteggi individuali.
La sentenza valorizza altresì la coerenza del sistema con il principio di legalità concorsuale e con la lex specialis, sottolineando come non sia consentito introdurre, in via pretoria, obblighi di pubblicazione non previsti dalla disciplina di gara. In questa prospettiva, viene richiamata la giurisprudenza che ammette la legittimità di graduatorie limitate ai soli vincitori in presenza di una specifica base normativa e di esigenze organizzative qualificate.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni affrontate.