Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si estende agli atti riconducibili alla strategia processuale dell’amministrazione, né alle attività interne svolte con i propri difensori, quando tali atti non siano funzionali a un procedimento amministrativo destinato a incidere sulla sfera giuridica dei terzi.
Lo ha affermato il Tar Campania, sezione VI, con sentenza n. 4124/2026 (pubblicata il 29 giugno 2026), relativa al ricorso n. 1442/2026 REG.RIC., chiarendo che la domanda di ostensione di un atto di citazione redatto nell’ambito di un contenzioso non può essere accolta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 né tramite accesso civico generalizzato.
Secondo il Collegio, gli atti giudiziari predisposti dai legali dell’ente e le relative interlocuzioni professionali rientrano nella categoria degli “interna corporis” della difesa legale, caratterizzati da riservatezza e funzionalmente sottratti alla disciplina dell’accesso. Si tratta, infatti, di attività estranee all’esercizio della funzione amministrativa in senso stretto e riconducibili alla tutela del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Il principio di diritto affermato è che non sussiste un diritto di accesso quando il documento richiesto non è inserito in un procedimento amministrativo, né è prodromico a una determinazione amministrativa, ma esprime esclusivamente la strategia difensiva dell’ente in un giudizio. In tali ipotesi manca altresì la posizione legittimante, poiché l’accesso non può tradursi in un controllo generalizzato o meramente esplorativo sull’azione amministrativa.
Il Tar evidenzia inoltre che la prevalenza delle esigenze di riservatezza difensiva dell’amministrazione, in linea con i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, impedisce l’ostensione di atti che contengano valutazioni tecnico-giuridiche dei difensori e scelte strategiche di causa.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.