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PIP e convenzioni urbanistiche: legittima la revoca del lotto in caso di mancata attuazione dell’intervento produttivo
Il TAR Puglia ribadisce la natura “propter rem” degli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche: vincolano anche gli aventi causa e legittimano la revoca dell’assegnazione del lotto PIP in caso di inadempimento dell’obbligo edificatorio. Inutilizzabili le censure sulla nullità della convenzione e sulla mancata opponibilità delle clausole.
di Redazione
Il TAR Puglia ribadisce la natura “propter rem” degli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche: vincolano anche gli aventi causa e legittimano la revoca dell’assegnazione del lotto PIP in caso di inadempimento dell’obbligo edificatorio. Inutilizzabili le censure sulla nullità della convenzione e sulla mancata opponibilità delle clausole.
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