Con la sentenza n. 04201/2026 REG.PROV.COLL., pubblicata il 25 maggio 2026, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta), nel giudizio n. 07189/2025 REG.RIC., interviene nuovamente sul delicato equilibrio tra competenze statali e regionali in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili, riaffermando la prevalenza della disciplina nazionale e dei principi di massima diffusione delle energie rinnovabili.
La controversia prende le mosse dal diniego opposto da ARPAE al rilascio dell’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico in area agricola, motivato dalla ritenuta non idoneità del sito e dall’applicazione di una disciplina regionale che limitava all’10% l’utilizzo della superficie disponibile. Tale esito era stato confermato in primo grado dal TAR Emilia-Romagna.
Il Consiglio di Stato riforma integralmente la decisione, ritenendo dirimente la questione della legittimità del combinato disposto tra la disciplina regionale e il quadro normativo statale in materia di “aree idonee” ai sensi del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
Il Collegio chiarisce che l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, nella sua funzione transitoria e di accelerazione della transizione energetica, individua direttamente alcune categorie di aree idonee alla realizzazione di impianti FER, tra le quali rientrano anche specifiche aree agricole, secondo criteri fissati dal legislatore statale. In tale cornice, le Regioni non possono introdurre limitazioni tali da alterare o comprimere in modo sostanziale la possibilità di utilizzazione delle aree già qualificate come idonee.
Particolarmente rilevante è il principio affermato dal Consiglio di Stato secondo cui le discipline regionali possono orientare la pianificazione territoriale, ma non trasformarsi in strumenti di sostanziale restrizione automatica, né introdurre vincoli percentuali rigidi e predeterminati che svuotino la valutazione amministrativa in concreto. Una simile impostazione, osserva il Collegio, si porrebbe in contrasto con la riserva di procedimento amministrativo e con la necessità di un bilanciamento caso per caso degli interessi coinvolti.
La sentenza evidenzia inoltre che la disciplina statale sulle aree idonee è espressione non solo della competenza concorrente in materia energetica, ma anche dei vincoli derivanti dagli obiettivi europei di decarbonizzazione e dal principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, che impone alle amministrazioni un’interpretazione restrittiva delle limitazioni non previste dal legislatore nazionale.
Sotto questo profilo, il Consiglio di Stato ribadisce che le Regioni non possono introdurre criteri ulteriormente restrittivi rispetto a quelli statali, soprattutto quando tali criteri incidono in modo automatico sull’esito del procedimento autorizzatorio, sostituendo la valutazione tecnica e amministrativa con una preclusione ex ante.
Accolto il terzo motivo di appello, il Collegio dichiara conseguentemente illegittimi gli atti presupposti e il diniego di autorizzazione, ritenendo assorbite le ulteriori censure.
In definitiva, la decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che tende a circoscrivere l’autonomia regionale nella definizione delle aree non idonee o delle condizioni limitative, riaffermando la centralità del procedimento autorizzatorio unico quale sede elettiva per la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.