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CER cooperative, la Corte dei conti: per i Comuni il controllo preventivo del TUSP è obbligatorio

La Sezione Emilia-Romagna ribadisce che la partecipazione degli enti locali alle Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di cooperativa richiede la verifica preventiva prevista dal Testo unico sulle società partecipate. Richiamati anche i profili organizzativi interni e il ruolo del notaio.
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Con la deliberazione n. 65/2026, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, ha ribadito che la partecipazione dei Comuni alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituite in forma di società cooperativa è soggetta al controllo preventivo previsto dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP).

La pronuncia nasce dalla richiesta di parere di un Comune che aveva già deliberato la costituzione della cooperativa “Comunità Energetica Appennino Ovest”, motivando la scelta con finalità di transizione ecologica, contrasto alla povertà energetica e valorizzazione del patrimonio pubblico. La Corte ha dichiarato il quesito inammissibile, osservando che l’ente avrebbe dovuto trasmettere preventivamente la delibera ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016, consentendo la verifica della compatibilità dell’operazione con i requisiti di legge, tra cui sostenibilità finanziaria, convenienza economica e coerenza con i principi di efficienza ed economicità.

La Sezione sottolinea che il controllo previsto dall’articolo 5 del TUSP deve intervenire prima che la decisione produca effetti e non può essere sostituito da una richiesta di parere presentata quando la società è già stata costituita. Viene inoltre chiarito che la natura cooperativa e l’assenza di scopo di lucro della CER non escludono l’applicazione della disciplina sulle società partecipate, qualora vi sia una partecipazione del Comune.

La deliberazione richiama anche l’attenzione sull’organizzazione interna dell’ente, invitando a verificare l’adeguatezza delle procedure decisionali e il ruolo del sindaco e del segretario comunale nel garantire la conformità dell’azione amministrativa alla normativa.

Infine, la Corte evidenzia un possibile profilo di criticità nell’operato del notaio che ha rogato l’atto costitutivo senza verificare il rispetto degli adempimenti previsti dal TUSP per la partecipazione del Comune, disponendo per questo la trasmissione della deliberazione al Consiglio Notarile Distrettuale di Parma per le valutazioni di competenza.

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