Venerdì 3 luglio 2026
Venerdì 3 luglio 2026

Società consociata

AUA e scarichi idrici: prevale il criterio sostanziale sulla nozione di pubblica fognatura ai fini della competenza amministrativa

fognatura infrastrutture

Il TAR Lazio chiarisce che, ai fini dell’individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico nell’ambito dell’AUA, rileva la destinazione finale del refluo e non la mera immissione intermedia in un collettore pubblico. Il principio di effettività della tutela ambientale prevale su letture formalistiche del tracciato fognario

Parcheggi privati e contributo di costruzione: esenzione solo per opere a fruizione collettiva. Il TAR Lazio delimita l’ambito dell’art. 17 d.P.R. 380/2001

parcheggi costruzione appalti

La gratuità del permesso di costruire ex art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 380/2001 si applica esclusivamente alle opere di urbanizzazione effettivamente destinate alla fruizione pubblica diretta. Per i parcheggi realizzati da privati in funzione economica, resta ferma la regola generale dell’onerosità del titolo edilizio. Rilevante anche il principio di necessaria trasparenza nella determinazione del costo di costruzione.

Il vincolo paesaggistico non è pianificazione: il TAR Lazio ribadisce l’autonomia del potere statale ex art. 136 e la prevalenza sull’assetto energetico

rinnovabili vincoli paesaggistici

Il TAR Lazio conferma che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non integra una funzione di pianificazione, ma un autonomo potere di tutela paesaggistica, non subordinato alla pianificazione regionale né alla disciplina sulle aree idonee per le rinnovabili. Centrale il principio della primazia della tutela paesaggistica ex art. 9 Cost., anche rispetto agli obiettivi energetici europei.

Ampia discrezionalità dell’amministrazione nella scelta tra proposte di project financing e irrilevanza del preavviso partecipativo nella fase preliminare

project financing appalti

Il TAR Piemonte chiarisce che, nella fase di valutazione dell’interesse pubblico delle proposte di project financing, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità insindacabile nel merito, non sussiste un affidamento giuridicamente tutelato del promotore alla prosecuzione della procedura e non trovano applicazione né le garanzie partecipative tipiche del procedimento né gli automatismi indennitari o risarcitori invocati in caso di mancata attivazione della gara