Il decreto è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
L’art. 1 comma 2 prevede che ai fini della ripartizione e dell’utilizzo delle risorse di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell’intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, adottata ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021.
Fonte: Gazzetta Ufficiale