L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, ha risposto a vari quesiti sulle tematiche catastali, sui contratti di locazione, sulle compravendite, sul leasing abitativo e sulle detrazioni per ristrutturazioni, risparmi energetici e bonus immobiliari.
Sul Catasto è stato chiesto quale sia la valutazione dell’Agenzia nei confronti della istanza di variazione della categoria catastale, avanzata da un Comune ai sensi del comma 335 della Legge n.311/2004, nei confronti di un fabbricato che abbia subito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati non a modificare ma a conservare le caratteristiche originarie dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura di revisione della categoria catastale avviata su richiesta dei comuni viene operata dai competenti Uffici delll’Agenzia mediante una verifica generalizzata dei classamenti attribuiti a tutte le unità immobiliari ubicate nelle microzone di riferimento, in cui sia stato riscontrato un anomalo scostamento nei rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali: verifica finalizzata a perseguire una maggiore perequazione fiscale nell’ambito del contesto territoriale analizzato.
Ha soggiunto, inoltre, che in alcuni contesti è possibile procedere alla comparazione con le “unità tipo” che presentano destinazione e caratteristiche analoghe, ovvero mediante la comparazione con unità già censite aventi analoghe caratteristiche.
Ad avviso dello scrivente, giova però ricordare il contenuto della sentenza di Cassazione n. 4717/2015, la quale ha ritenuto che essendo quella del classamento una procedura “individuale” deve essere effettuata non in maniera generalizzata ma con la specifica considerazione dei fattori pertinenti a “ciascuna” unità immobiliare. (Vedasi, in questa Rivista, nel settore Giurisprudenza, l’articolo del 24 febbraio 2016, di Andrea Frascaroli: le revisioni catastali eseguite dal Comune di Roma).