Con la sentenza n. 7665/2016 pubblicata il 18 aprile 2016, le SS.UU. della Cassazione si sono pronunciate in sede di regolamento di giurisdizione cassando la decisione con cui il Consiglio di Stato, in relazione ad un giudizio avente ad oggetto la nuova classificazione catastale effettuata dall’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) con la procedura dell’art 1, comma 335 della Legge n. 311/2004, aveva affermato la giurisdizione del giudice tributario in relazione agli atti amministrativi a portata generale inerenti la materia catastale (Cons. di Stato, sez. IV -n.1903 del 16/4/2014).
La sentenza, dopo aver risolto alcune questioni pregiudiziali di natura meramente processuale,riguardo la individuazione dell’organo giurisdizionale competente, rileva che l’articolo 2 del decreto legislativo n. 546/1992, come modificato dall’articolo 3, comma 37, della Legge n.448/2001, stabilisce che “appartengono alla Commissioni Tributarie le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni…nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della relativa rendita catastale”. Chiarisce inoltre che, qualora le commissioni tributarie ritengano illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
Da tale assunto emerge la distinzione tra le operazioni catastali individuali (avvisi di accertamento di riclassamento catastale notificati al singolo contribuente) devolute alla competenza del giudice tributario e gli atti generali di qualificazione, classificazione ecc. devoluti al giudice amministrativo in sede di impugnativa diretta. Il giudice tributario potrà infatti , solo in via incidentale e nei confronti del ricorrente che avrà impugnato l’avviso catastale emesso nei suoi confronti, disapplicare il presupposto atto amministrativo a portata generale ritenuto illegittimo. Sul punto le SS.UU. fugano ogni dubbio di riparto di giurisdizione al riguardo, affermando che “nessuna disposizione del decreto legislativo 11 dicembre 1992 n. 546 attribuisce alle commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa. La controversia sugli atti amministrativi generali esula pertanto dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dall’articolo 19 del precitato decr.legisl.o a questi assimilabili, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei quali l’articolo 7 dello stesso decr.legisl. consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l’impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo”.
Nel merito della questione, la sentenza ribadisce ancora una volta il principio secondo cui, nell’attribuzione di una nuova classe catastale l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alle microzone, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento in conformità alla pronuncia della Cassazione n. 9629/2012..La microzona viene definita come una porzione del territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane, per cui in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti. Il singolo classamento deve, quindi, avvenire mediante l’utilizzo del reticolo di microzone, avente portata generale in ambito comunale. Con tale procedimento vengono posti in essere atti amministrativi finalizzati a risolvere specifici problemi di natura tecnica-estimativa posti in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità di destinatari, individuabili solo ex post.
Dopo aver affrontato e risolto, nei termini sopra indicati, la questione del riparto giurisdizionale, le SS.UU. chiariscono, dal punto di vista prettamente processuale, che dalla natura e dagli effetti degli atti amministrativi generali (“……si tratta di atti amministrativi non dissimili da atti di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria per la P.A, essendo volti a risolvere specifici problemi tecnico estimativi posti in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità di destinatari..”) consegue che il loro eventuale annullamento in sede giudiziale determina il venir meno dei loro effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia così come peraltro più volte affermato dallo stesso Consiglio di Stato (v. tra le tante, Cons.Stato, sez. VI, n.6153/2014) con conseguente ripristino ex tunc della situazione giuridica preesistente.