Ci si è domandato se sia corretto affermare che le Entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari – bollettini – liste di carico (TARI – Imposta Pubblicità – TOSAP – Tasse Concessioni Comunali etc.) debbano essere accertate ed imputate contabilmente all’esercizio in cui venga emesso il ruolo o la lista di carico o sia emesso il bollettino; al contrario ci si domanda sempre se le entrate per le quali sia già stato emesso il “ruolo” ma che non siano state in precedenza accertate, possano essere accertate per cassa fino al loro esaurimento (es. Ruolo TARI relativo al 2015, emesso nel 2015 con due rate, la prima nel con scadenza ottobre 2015 e la seconda con scadenza maggio 2016).
Altro problema ha suscitato il fatto se le Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (IMU – TASI – Imposta di Soggiorno – addizionale comunale IRPEF) debbano essere accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro il riaccertamento dei residui (31 marzo) oppure se debbano essere accertate entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto (30 aprile).
Per affrontare correttamente tale problema bisogna innanzitutto premettere che i Principi di contabilità degli enti locali hanno assunto l’assetto definitivo con il D.Lgs. 126/2014 che, oltre a modificare gli articoli del D.Lgs. 118/2011, ha introdotto modifiche anche al Testo Unico degli enti locali, adeguandolo di conseguenza alle nuove prescrizioni.
In primo luogo è necessario richiamare il “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) che al punto 3.1 e seguenti precisa:
“3.1 L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’individuazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.”
3.2 L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.
L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.
3.3 Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..”
Il contenuto del principio trova poi una trasposizione nell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 che, dunque, risulta modificato. In particolare viene mantenuto l’impianto precedente per cui l’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’individuazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
Si tratta di elementi già presenti nel precedente testo dell’articolo che, però, adesso sono integrati dalla precisazione contenuta nel principio contabile applicato a cui lo stesso articolo rinvia nell’ultimo comma.
In altri termini l’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito, in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.
Le entrate tributarie sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione però, che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).
Per dette entrate, naturalmente, dovrà essere attivato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Nella fase di entrata a regime del nuovo ordinamento potranno sorgere possibili difficoltà nella gestione contabile delle entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate. In dette situazioni il legislatore ha ritenuto più prudente procedere all’accertamento per cassa: dette entrate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
Potrebbe sorgere un problema di trasparenza contabile per la mancata imputazione di detti crediti all’interno delle scritture contabili dell’ente. Per superare detto aspetto il principio suggerisce:
di indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello Stato Patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico- patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale sarà pari a zero se i crediti presentano elementi tali da risultare di probabile inesigibilità;
a seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.
Con riferimento poi alla diversa modalità di riscossione della somma il principio contabile definisce differenti criteri. In particolare esso individua:
le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione;
le entrate tributarie riscosse dallo Stato;
le entrate tributarie riscosse attraverso ruoli coattivi.
Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (punto 3.7.5. del P.C. applicato 4/2) sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate nel conto dell’ente entro la chiusura del rendiconto. Al fine di tutelare gli equilibri di bilancio alla disposizione di carattere generale è affiancata una speciale per cui le entrate riscosse entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto possono essere considerati per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale:
di competenza dell’esercizio trascorso;
oppure dell’esercizio di competenza.
Nel caso in cui si ricorra alla soluzione 1):
la componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione;
periodicamente l’ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all’eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.