Il ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – con il Comunicato del 18 gennaio 2016 pone l’attenzione sul problema e al fine di acquisire compiute informazioni circa l’attuale situazione degli affidamenti di tesoreria, da utilizzare per l’individuazione di misure in grado di agevolare lo svolgimento di tale essenziale servizio, ha predisposto uno specifico questionario, contenente alcune domande sulle convenzioni in essere alla data del 15 gennaio 2016, chiedendo ai Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni di voler procedere alla compilazione del predetto questionario entro il prossimo 29 febbraio.
I bandi di svariati comuni stanno infatti andando deserti e svariati sindaci hanno evidenziato la difficoltà nel trovare un istituto di credito disposto ad assumere tale incarico evidenziando come gli istituti di credito non siano più interessati all’argomento, sebbene in alcuni casi i comuni implementino ove possibili gli ambiti territoriali di competenza, al fine di rendere più allettante il servizio. Il Ministero dell’interno ha avvertito tale necessità e per tale ragione ha deciso di monitorare il fenomeno per valutare eventuali successivi provvedimenti.
Ricordiamo che il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.
Il tesoriere esegue le operazioni indicate nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, relative, come vedremo, al sistema di tesoreria unica. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal consiglio dell’ente (art. 210, Tuel).
L’affidamento del servizio di tesoreria costituisce una concessione di servizi che, come noto , è soggetta alla disciplina del Codice degli Appalti solo nei limiti specificati dall’art. 30.
Il servizio di tesoreria, è svolto in genere a titolo gratuito, e il concessionario viene individuato in base ai criteri dell’evidenza pubblica, tra i soggetti legittimati e quindi le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui agli articoli 10 e 14 del D. Lgs n. 385/1993 e gli altri soggetti abilitati per legge. La gratuità del servizio e le liberalità che spesso la accompagnano, devono essere letti dal punto di vista della logica del profitto assieme alla vocazione localistica e territoriale degli istituti affidatari.
Tra i fattori di maggiore interesse troviamo primo fra tutti l’indotto, che segue in genere il contratto di tesoreria, e che è rappresentato sia dalla fidelizzazione bancaria dei dipendenti dell’ente, e spesso dei loro familiari, sia dall’effetto di richiamo che sui fornitori e su tutte le ditte che hanno a che fare con l’ente stesso, rappresenta la localizzazione del servizio di tesoreria. In secondo luogo va evidenziato il fatto che gli enti eseguono i pagamenti di solito per bonifico, ed i rapporti interbancari prevedono alcuni giorni di valuta, il che, moltiplicato per l’ammontare complessivo gestito, il quale aumenta con le dimensioni dell’ente e per il numero di enti amministrati, costituisce un evidente vantaggio per la contabilità interna degli istituti bancari tesorieri.
Il venire meno dell’interesse degli istituti bancari allo svolgimento di tale pubblica funzione può trovare parte delle sue ragioni nel citato obbligo della tesoreria unica, introdotto con l’art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1. Questa disposizione ha seriamente ridotto gli spazi di autonomia degli enti locali poiché ha privato gli enti locali pressochè di tutte le disponibilità liquide detenute fino a quella data presso i propri tesorieri, imponendo di trasferire tutta la liquidità presso i conti della Tesoreria Centrale (ovvero la Banca d’Italia)
Tale disposizione che originariamente avrebbe dovuto avere una durata transitoria sino al 31.12.2014 è stata prorogata dall’art. 1, comma 395, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) al 31 dicembre 2017, con la conseguenza che le entrate proprie degli enti territoriali rimangono depositate presso la tesoreria statale invece di confluire nel sistema bancario.
Forse anche a seguito di ciò le banche, che pure avevano certificato i servizi di Tesoreria e Cassa , con un sistema UNI EN ISO 9001:2000 stanno abbandonano il business in quanto non intravedono più i margini di profitto che avevano ipotizzato; le banche però non sono nuove ad abbandonare i comuni quando l’affare non è più remunerativo. È emblematico il caso di una società del nord Italia, di proprietà di varie banche locali, cancellata dall’albo dei soggetti abilitati a riscuotere le entrate locali di cui all’art. 53 del D. Lgs 446/1997 in quanto il capitale sociale è andato al di sotto del limite previsto ed i soci (le banche) non hanno avuto interesse a reintegrarlo con la conseguenza di abbandonare centinaia di amministrazioni locali a causa della immediata cessazione dei servizi.