Con la sentenza n. 04014/2026 REG.PROV.COLL. (R.G. n. 09312/2025), pubblicata il 20 maggio 2026, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato Consiglio di Stato ha affermato un principio di diritto in materia di organizzazione dei gruppi consiliari negli enti locali, chiarendo i limiti della autonomia regolamentare comunale e delle prerogative dei singoli consiglieri.
Secondo Palazzo Spada, i gruppi consiliari non costituiscono una mera aggregazione facoltativa di consiglieri, ma rappresentano articolazioni necessarie dell’organo assembleare, funzionali allo svolgimento dell’attività politico-amministrativa. Le relative prerogative, anche organizzative e gestionali, sono riconosciute al gruppo in quanto tale e non al singolo eletto.
Da ciò deriva che non può configurarsi un diritto del consigliere che si sia volontariamente distaccato dal gruppo originario a costituire un gruppo misto unipersonale, poiché tale facoltà non rientra nelle prerogative individuali previste dall’ordinamento. La disciplina regolamentare che richiede, per la formazione di nuovi gruppi, la presenza di almeno due componenti è quindi espressione legittima della discrezionalità organizzativa dell’ente.
Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che la previsione di limiti alla frammentazione dei gruppi risponde a esigenze di funzionalità dell’assemblea, efficienza decisionale ed equilibrio finanziario dell’ente, evitando una eccessiva proliferazione di soggetti politici interni suscettibili di incidere sulla governabilità e sui costi dell’apparato consiliare.
Ne consegue che la scelta dell’amministrazione comunale di negare la costituzione di un gruppo misto uninominale non integra violazione di legge né eccesso di potere, ma costituisce legittimo esercizio della potestà regolamentare, purché non irragionevole.
Alla luce di tali principi, la sentenza ha accolto l’appello del Comune e riformato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso originario e confermando la legittimità degli atti impugnati.