Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 04002/2026 REG.PROV.COLL., pubblicata il 19 maggio 2026 (RG n. 02049/2023), interviene in materia di responsabilità della pubblica amministrazione da occupazione illegittima di fondi agricoli, ribadendo principi centrali in tema di nesso causale e liquidazione del danno.
La decisione chiarisce innanzitutto che, nelle controversie risarcitorie per occupazione sine titulo, la causalità materiale deve essere accertata secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, ossia del “più probabile che non”, selezionando tra ipotesi causali alternative quella dotata del maggior grado di plausibilità sulla base del complesso probatorio disponibile.
In tale prospettiva, il Collegio distingue nettamente tra gli effetti riconducibili all’occupazione legittimamente disposta e quelli derivanti dalla successiva protrazione illegittima della detenzione del bene, sottolineando che il danno risarcibile non può essere automaticamente imputato all’intera vicenda ablativa, ma solo alla fase in cui l’occupazione è divenuta priva di titolo.
Il Consiglio di Stato affronta inoltre il tema della causalità giuridica, precisando che l’eventuale interruzione del nesso causale può derivare solo da condotte del danneggiato che risultino concretamente idonee, secondo un criterio di ragionevolezza, a evitare o ridurre il pregiudizio senza oneri eccessivi o rischiosi. Ne consegue che non può pretendersi dall’imprenditore agricolo una prosecuzione dell’attività economica in condizioni non più sostenibili, al fine di contenere gli effetti dell’illecito amministrativo.
Ulteriore principio affermato riguarda la sospensione del rapporto agrario in caso di occupazione temporanea d’urgenza: il decreto di occupazione non estingue il rapporto, ma ne determina la sospensione, con conseguente diritto del conduttore a mantenere la tutela economica correlata alla mancata disponibilità del fondo.
Quanto alla liquidazione del danno, il Collegio richiama l’art. 2056, comma 2, c.c., confermando che la quantificazione può essere effettuata in via equitativa, valorizzando elementi probatori attendibili non adeguatamente contestati, purché coerenti con il danno effettivamente subito e con il periodo di illegittima occupazione.
In applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il Comune al risarcimento del danno pari a euro 47.874,00, oltre interessi e rivalutazione, per perdita di redditività aziendale nel periodo di illegittima occupazione.
Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 04002/2026 REG.PROV.COLL., pubblicata il 19/05/2026 (RG n. 02049/2023).